Sez. 3, Sentenza n. 2117 del 27/02/1987 (Rv. 451358 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - SUSSISTENZA DI SENTENZA (O DECRETO INGIUNTIVO) DI CONDANNA DEL DEBITORE - RICHIESTA DI SECONDO PROVVEDIMENTO CONTRO IL MEDESIMO SOGGETTO PER LO STESSO TITOLO E PER LO STESSO OGGETTO - INAMMISSIBILITÀ - DECORRENZA O MENO DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DELL'ACTIO JUDICATI - IRRILEVANZA.*
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - SUSSISTENZA DI SENTENZA (O DECRETO INGIUNTIVO) DI CONDANNA DEL DEBITORE - RICHIESTA DI SECONDO PROVVEDIMENTO CONTRO IL MEDESIMO SOGGETTO PER LO STESSO TITOLO E PER LO STESSO OGGETTO - INAMMISSIBILITÀ - DECORRENZA O MENO DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DELL'ACTIO JUDICATI - IRRILEVANZA.*
L'intangibilità del giudicato, nei limiti segnati dagli elementi di identificazione dell'Azione proposta ed accolta, è assicurata dal divieto di riproposizione e di riesame della medesima Azione in altro giudizio fra le stesse parti ed osta a che il giudice possa nuovamente pronunciare su un bene della vita già riconosciuto o negato, di tal che il creditore che abbia già ottenuto sentenza (o decreto ingiuntivo) di condanna del debitore ha esaurito il diritto di Azione e non può più richiedere, per lo stesso titolo e per lo stesso oggetto, un secondo provvedimento contro il medesimo debitore senza che l'eccezione di cosa giudicata resti preclusa dalla decorrenza o meno del termine di prescrizione dell'actio judicati relativa al diritto di credito accertato nella pronuncia di condanna (o decreto ingiuntivo non opposto). (V 3175/74, mass n 371669, sulla seconda parte; (Conf 6123/81, mass n 416921, sulla prima parte; (Conf 6567/80, mass n 410357, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)