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Sez. 3, Sentenza n. 6567 del 19/12/1980 (Rv. 410357 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - DIVIETO DI RIPROPOSIZIONE E DI RIESAME DELLA MEDESIMA AZIONE IN ALTRO GIUDIZIO FRA LE STESSE PARTI - ESTENSIONE - QUESTIONE, DEDOTTA COME OGGETTO DI DOMANDA O DI ECCEZIONE, IDONEA AD ANNULLARE O DIMINUIRE LA PORTATA DEL GIUDICATO - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410357-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - DIVIETO DI RIPROPOSIZIONE E DI RIESAME DELLA MEDESIMA AZIONE IN ALTRO GIUDIZIO FRA LE STESSE PARTI - ESTENSIONE - QUESTIONE, DEDOTTA COME OGGETTO DI DOMANDA O DI ECCEZIONE, IDONEA AD ANNULLARE O DIMINUIRE LA PORTATA DEL GIUDICATO - IMPROPONIBILITA.*

L'intangibilita del giudicato - nei limiti segnati dagli elementi d'identificazione (soggetti, causa petendi e petitum) dell'Azione proposta ed accolta - e assicurata dal divieto di riproposizione e di riesame della medesima Azione in altro giudizio fra le stesse parti, anche nel senso che, nonostante la non completa identita dell'Azione ivi proposta con quella oggetto del precedente giudizio, e altresi preclusa la proponibilita, sotto Forma di domanda o di eccezione (in senso proprio), di ogni questione dalla cui decisione e derivata direttamente l'attribuzione del bene della vita costituente l'essenza della cosa giudicata sostanziale e la cui soluzione in senso diverso, nel successivo giudizio, avrebbe l'effetto di annullare o diminuire la portata del giudicato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)