Sez. 3, Sentenza n. 5174 del 10/06/1997 (Rv. 505076 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Domanda di risarcimento per fatto illecito proposta nel vigore dell'art. 56 cod. proc. civ. - Autorizzazione del Ministro di Grazia e giustizia - Necessità - Mancanza di autorizzazione Conseguenze - Improponibilità della domanda - Successiva abrogazione dell'art. 56 - Sopravvenuta irrilevanza del difetto di autorizzazione - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
Con riguardo alla responsabilità risarcitoria dei magistrati, per fatti illeciti commessi prima dell'entrata in vigore della legge 13 aprile 1988 n. 117 (sul risarcimento dei danni cagionati dall'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati) , trovano applicazione, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 19 di tale legge, le disposizioni, sia sostanziali che processuali, dettate dai previgenti art. 55 e 56 cod. proc. civ. (abrogati, a seguito di referendum popolare, con effetto dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del d.P.R. 9 dicembre 1987, n.497).Ne consegue che la domanda di risarcimento, senza l'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia richiesta dal primo comma del cit. art. 56, è improponibile, e che essa resta tale anche se, al momento della pronunzia della sentenza, il menzionato articolo risulta abrogato, atteso che, salva diversa disciplina transitoria (nella specie assente) la validità degli atti processuali deve esser verificata solo in base alle norme vigenti nel momento in cui l'atto è venuto ad esistenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 56 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 3 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)