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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10596 del 26/06/2012 (Rv. 623058 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Domanda di risarcimento del danno proposta direttamente nei confronti del magistrato, per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni - Improponibilità - Relativa statuizione - Pronuncia da parte di giudice territorialmente incompetente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2012-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623058-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

La domanda di risarcimento del danno proposta direttamente nei confronti di un magistrato, per fatti da questi commessi nell'esercizio delle sue funzioni, è improponibile ai sensi dell'art. 2 della legge 13 aprile 1988 n. 117, il quale accorda l'azione di risarcimento nei soli confronti dello Stato. Ne consegue il giudice investito di tale domanda, quand'anche territorialmente incompetente, deve dichiarare comunque detta improponibilità.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)