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Sez. 1, Sentenza n. 4407 del 28/02/2006 (Rv. 590771 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE | Ammissione di consulenza tecnica - Provvedimento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2006-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590771-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE

L'ammissione della consulenza tecnica rientra nei poteri discrezionali del giudice, e il diniego della relativa richiesta può essere censurato nel giudizio di legittimità solo se non sia stato motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)