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Sez. 2, Sentenza n. 6479 del 06/05/2002 (Rv. 554155 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Nomina del consulente tecnico d'ufficio, indagini tecniche suppletive o integrative, audizione del consulente a chiarimenti, rinnovazione della consulenza - Rimessione al prudente apprezzamento del giudice di merito - Motivazione del diniego di nomina del consulente tecnico d'ufficio - Implicita - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554155-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

La consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, rientrando nei poteri discrezionali di quest'ultimo la valutazione di disporre la nomina del consulente tecnico d'ufficio ovvero indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio ovvero di rinnovare le indagini peritali; la motivazione del diniego della nomina del consulente tecnico d'ufficio può peraltro anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal giudice del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 197

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)