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Sez. 1, Sentenza n. 8962 del 29/04/2005 (Rv. 581816 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Verifica della tempestività del ricorso - Avvenuto deposito di documenti - Mancanza di essi al momento della decisione della causa - Doveri del giudice - Elementi di convincimento valutabili.
Stato
decisa il 2005-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581816-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di ricorso avverso un verbale di violazione amministrativa o una cartella esattoriale (nella specie: per violazione del codice della strada) o una ordinanza - ingiunzione, gli atti ed i documenti di parte, prodotti dopo la costituzione in giudizio, vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti e il giudice, che non rinvenga il fascicolo stesso, non può dichiarare l'improcedibilità del giudizio ma deve concedere alla parte un termine per la sua ricostruzione, mentre, ove la ricostruzione del fascicolo smarrito o smembrato risulti impossibile, ma la parte abbia già fornito elementi che danno <aliunde> la certezza della data di notifica dell'atto impugnato, la questione di tempestività del ricorso dev'essere valutata prendendo in considerazione, congiuntamente, la data di recapito del plico postale, indicata dal ricorrente nella nota di deposito del ricorso, e l'attestazione dell'avvenuto deposito del piego, contenente l'atto impugnato, da parte del cancelliere.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)