Sez. L, Sentenza n. 5897 del 27/11/1985 (Rv. 443073 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - TRATTAMENTO ORDINARIO - AMMISSIONE - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE DEI COMPETENTI ORGANI DELL'INPS - "EX ANTE" E NON "EX POST" - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - TRATTAMENTO ORDINARIO - AMMISSIONE - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE DEI COMPETENTI ORGANI DELL'INPS - "EX ANTE" E NON "EX POST" - NECESSITÀ.*
La sussistenza dei presupposti richiesti per l'ammissione al trattamento d'integrazione salariale ordinaria - e cioè la sospensione e la contrazione dell'attività produttiva determinata da situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore e agli operai oppure determinate da situazioni temporanee di mercato e la certezza della riammissione entro breve periodo degli operai stessi nell'attività dell'impresa - deve essere valutata dai competenti organi dell'i.N.P.S. con un giudizio non ex post ma ex ante, da formulare, cioè al momento della sospensione (o della riduzione) dell'attività lavorativa, come evidenziato dalla disciplina legislativa, che prevede brevi periodi di durata del trattamento d'integrazione salariale prorogabile previa nuova valutazione circa la sussistenza dei presupposti predetti. (Conf 452/85, mass n 438657, prima parte).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 6, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)