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Sez. L, Sentenza n. 452 del 28/01/1985 (Rv. 438657 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE - CRITERI - EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438657-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE - CRITERI - EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE.*

La sussistenza dei presupposti richiesti per l'ammissione al trattamento d'integrazione salariale ordinaria - e cioè la sospensione o la contrazione dell'attività produttiva determinata da situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai oppure determinate da situazioni temporanee di mercato e la certezza della riammissione entro breve periodo degli operai stessi nell'attività dell'impresa - deve essere valutata dai competenti organi dell'i.N.P.S. con un giudizio non ex post ma ex ante, da formulare cioè al momento della sospensione (o della riduzione) dell'attività lavorativa, come evidenziato dalla disciplina legislativa, che prevede brevi periodi di durata del trattamento d'integrazione salariale prorogabili previa nuova valutazione circa la sussistenza dei presupposti predetti. Ne consegue che l'efficacia del provvedimento di ammissione al trattamento d'integrazione salariale ordinaria - la cui interpretazione (come quella dei provvedimenti amministrativi in genere) è riservata al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione - non può ritenersi subordinata alla condizione sospensiva dell'avvenuta effettiva ripresa dell'attività lavorativa e che un'eventuale revoca del provvedimento (la quale, siccome atto recettizio, necessiterebbe della comunicazione, non richiesta invece per l'atto di ammissione) non potrebbe comunque essere pronunciata in ordine a provvedimenti già realizzati ed esauriti. (V 5508/83, mass n 430442; (V 2938/83, mass n 427853; (V 2829/83, mass n 427745).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 6, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)