Sez. 3, Sentenza n. 597 del 30/01/1982 (Rv. 418346 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PREZZO DOVUTO DALL'AFFITTUARIO DEL FONDO ALIENATO - INTERESSI COMPENSATIVI PER IL TEMPO DI MANTENIMENTO DEL POSSESSO FINO AL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PREZZO DOVUTO DALL'AFFITTUARIO DEL FONDO ALIENATO - INTERESSI COMPENSATIVI PER IL TEMPO DI MANTENIMENTO DEL POSSESSO FINO AL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ - ESCLUSIONE.*
Sul prezzo del riscatto, il cui pagamento dovuto dall'affittuario del fondo alienato, avente diritto a prelazione, costituisce condizione sospensiva del trasferimento della proprietà, non sono dovuti interessi compensativi, sebbene l'affittuario abbia mantenuto il possesso del fondo fino al momento del verificarsi di tale condizione, perché, non essendo il possesso stesso esercitato a titolo di proprietà, non può farsi luogo ad applicazione analogica dell'art. 1499 cod. civ. che grava, invece, dell'Obbligo di corresponsione di siffatti interessi soltanto il proprietario che ancora non abbia versato il corrispettivo dell'acquisto ed, inoltre, non è richiamabile il principio della retroattività della condizione (art. 1360 cod. civ.) che nell'art. 1361 cod. civ. trova un limite per quanto riguarda i frutti, i quali "sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata". (V 6070/81, mass n 416861; (V 4809/79, mass n 401421).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1360, Cod. Civ. art. 1361, Cod. Civ. art. 1499, Legge 26/05/1955 num. 590 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)