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Sez. 3, Sentenza n. 7030 del 23/05/2001 (Rv. 546921 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Riconoscimento giudiziale del diritto di prelazione - Obbligo del retraente di pagare il prezzo, senza interessi e rivalutazione, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza - Condizione sospensiva per il trasferimento della proprietà del fondo, ai sensi dell'ottavo comma della legge 590/1965 - Conseguenze - Diritto del retraente ai frutti del fondo dalla data di esercizio del diritto di riscatto - Esclusione - Spettanza al retrattato, fino all'avveramento della condizione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546921-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

A norma dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2 il retraente di un fondo rustico a cui è giudizialmente riconosciuto il diritto di prelazione deve versare il prezzo al retrattato, senza interessi e rivalutazione, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che glielo riconosce, e tale adempimento, ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della legge 26 maggio 1965 n. 590, costituisce condizione sospensiva del trasferimento del riscattato diritto di proprietà del fondo. Pertanto il retraente, sia secondo un'interpretazione razionale di tali norme, sia ai sensi dell'art. 1361 cod. civ., non ha alcun diritto, fino all'avveramento della condizione, di coltivare il fondo su cui ha esercitato il riscatto, né di percepirne i frutti, spettando invece al retrattato l'amministrazione dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1360, Cod. Civ. art. 1361, Cod. Civ. art. 1353, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)