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Sez. 1 - , Sentenza n. 21405 del 14/08/2019 (Rv. 655429 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE | Contraffazione per equivalenza - Presupposti - Sufficienza della mera identità del problema tecnico - Esclusione - Valutazione circa l'originalità delle diverse soluzioni tecniche date al medesimo problema - Necessità.
Stato
decisa il 2019-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655429-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE

La contraffazione per equivalente ricorre in presenza della soluzione di un problema tecnico attuata attraverso invenzioni che presentino elementi delle rivendicazioni muniti di equivalenza, non in presenza della sola identità del problema suscettibile di essere superato con soluzioni tra loro diverse. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, con riferimento a due diversi sistemi di rilevamento della velocità media mantenuta dai veicoli, calcolata avendo riguardo alla loro andatura riscontrata al termine di un tratto stradale, aveva ritenuto che venisse in questione una contraffazione per equivalenti, mancando di considerare che gli elementi che conferivano novità ed altezza inventiva al brevetto di cui era domandata tutela riguardavano la modalità di rilevamento del passaggio dell'autoveicolo, e non il collegamento telematico tra le due stazioni di transito, sicchè una modalità di tale rilevamento del tutto estranea alle rivendicazioni del brevetto registrato non ne poteva rappresentare una variante, da apprezzare in termini di equivalenza o non equivalenza, integrando, piuttosto, una diversa soluzione del medesimo problema tecnico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2584, Cod. Civ. art. 2592, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)