Sez. L, Sentenza n. 28280 del 26/11/2008 (Rv. 605781 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Quesito di diritto - Enunciazione di un principio diverso da quello accolto dal giudice di merito - Necessità - Mancata corrispondenza con il motivo di ricorso - Inadeguatezza - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
La formulazione del quesito di diritto prevista dall'art. 366 bis cod. proc. civ. postula l'enunciazione, da parte del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione assunta dal giudice di merito; ne consegue che non è ammissibile un motivo di ricorso che si concluda con un quesito non corrispondente al contenuto del motivo stesso. (Nella specie, il ricorrente aveva formulato il quesito di diritto in riferimento alla necessità, per il giudice di merito di valutare autonomamente i fatti acquisiti in sede penale ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare, principio a cui il giudice di merito si era attenuto avendo provveduto ad una autonoma disamina delle risultanze penali; per contro, il contenuto del motivo investiva criticamente la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito e, quindi, integrava un eventuale vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., rispetto al quale era tuttavia assente, come richiesto dall'art. 366 bis cod. proc. civ., la specifica evidenza del fatto decisivo e controverso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)