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Sez. 1, Sentenza n. 5892 del 24/03/2004 (Rv. 571488 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazione dei termini a comparire - Costituzione della parte con eccezione del mancato rispetto del termine - Dovere del giudice di fissare nuova udienza - Sussistenza - Mero rinvio ad altra udienza senza adozione di provvedimenti e nel rispetto dei termini - Sufficienza.
Stato
decisa il 2004-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571488-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e nell'ipotesi in cui una delle parti, nel costituirsi, eccepisca la nullità della citazione per insufficienza dei termini a comparire, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353), a fissare una nuova udienza nel rispetto dei suddetti termini. In mancanza, ove il giudice non adotti alla prima udienza alcun provvedimento che possa pregiudicare la trattazione della causa, ma rinvii la stessa ad altra udienza, concedendo di fatto un termine superiore a quello di legge che consenta alla parte di apprestare le proprie difese, viene comunque a determinarsi la sanatoria di cui all'art. 164 cit., che interviene non già per effetto della costituzione di parte, ma a seguito della fissazione di una nuova udienza rispettosa dei termini a comparire.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 3, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)