Sez. 2, Sentenza n. 3335 del 07/03/2002 (Rv. 552889 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - SANATORIA | Violazione dei termini a comparire o mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 cod. proc. civ. - Sanatoria per costituzione del convenuto - Sussistenza - Dovere del giudice di fissare nuova udienza - Sussistenza soltanto in presenza di eccezione di parte.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - SANATORIA
La nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire o per mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 7 della legge 26 novembre 1990, n. 353) è sanata dalla costituzione del convenuto, e soltanto se quest'ultimo eccepisce tali vizi il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 9 della citata legge n. 353 del 1990), a fissare nuova udienza nel rispetto dei termini.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 n. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 7, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)