Sez. 3 - , Sentenza n. 25922 del 17/06/2020 Ud. (dep. 11/09/2020) Rv. 280078 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 – Originaria contestazione di indebita compensazione di crediti «inesistenti» - Condanna “post” d.lgs. n. 158 del 2015 per indebita compensazione di crediti «non spettanti» - Violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ove la condotta originariamente contestata quale indebita compensazione di crediti «inesistenti» ai sensi dell'art.10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nella formulazione antecedente al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, sia stata ritenuta, nella sentenza intervenuta dopo la citata riforma, quale indebita compensazione di crediti «non spettanti», trattandosi di una riqualificazione in senso favorevole all'imputato, poiché, a seguito della novella del 2015, per tale ipotesi è previsto un trattamento sanzionatorio meno rigoroso. (In motivazione la Corte ha altresì chiarito che, nella specie, il diritto di difesa nell'ambito del contraddittorio processuale era stato pienamente esercitato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)