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Sez. L, Sentenza n. 3746 del 28/03/2000 (Rv. 535125 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di disoccupazione volontaria - Disciplina ex art. 1 D. Lgs. n. 108 del 1991 - Spettanza ai lavoratori a tempo parziale verticale occupati per più di sei mesi in un anno - Esclusione - Fattispecie relativa a lavoratori addetti alla refezione scolastica.
Stato
decisa il 2000-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535125-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di indennità di disoccupazione, l'art. 1 D.Lgs. n. 108 del 1991 convertito in legge n. 169 del 1991, nel disciplinare l'estensione della suddetta indennità anche ai lavoratori ad occupazione discontinua (e quindi anche a quelli la cui prestazione parziale era già disciplinata dall'art. 5 D.Lgs. n. 726 del 1984 convertito in legge n. 863 del 1984) ha previsto la spettanza di tale indennità nei limiti di cui all'art. 40 n. 9 D.Lgs. n. 1827 del 1935 convertito in legge n. 1155 del 1936, ossia ai soli lavoratori che siano occupati parzialmente fino a sei mesi in un anno; ne consegue che l'indennità de qua non spetta a quei lavoratori a tempo parziale verticale che, addetti ad attività di refezione scolastica con un periodo di sospensione da giugno a settembre, sono occupati per nove mesi l'anno.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 108 art. 1, Legge 01/06/1991 num. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)