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Sez. U, Sentenza n. 1732 del 06/02/2003 (Rv. 560269 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di disoccupazione ordinaria - Spettanza ai lavoratori a tempo parziale verticale a base annua per i periodi di inattività - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560269-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

Ai lavoratori impiegati a tempo parziale secondo il tipo cosiddetto verticale a base annua non spetta l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività, posto che la stipulazione di tale tipo di contratto, dipendendo dalla libera volontà del lavoratore contraente, non dà luogo a disoccupazione involontaria nei periodi di pausa, con la conseguenza che a tali lavoratori neanche può estendersi in via analogica, in mancanza di una "eadem ratio", la disciplina della disoccupazione involontaria vigente per i contratti stagionali, la cui stipulazione è invece resa necessaria dalle oggettive caratteristiche della prestazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 76 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)