Sez. 6, Sentenza n. 2999 del 07/10/1996 Cc. (dep. 28/11/1996) Rv. 206371 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Obbligo di trasmissione al giudice di determinare atti - Esclusione - Riesame - Necessità di trasmettere al Tribunale solo gli atti trasmessi al Gip - Sussistenza - Fattispecie: interrogatorio dell'indagato in sede di arresto.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
Il Pubblico Ministero nel richiedere l'adozione di una misura coercitiva non è tenuto ex art. 291, comma primo, cod. proc. pen. a trasmettere al giudice determinati specifici atti, ma solo quelli che egli stesso ritiene opportuno porre a fondamento della propria istanza: il giudice pertanto in posizione di terzietà dovrà decidere sulla loro sufficienza. Conseguentemente in sede di riesame (salvo gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato) dovranno essere trasmessi al Tribunale esclusivamente quegli atti che il Pubblico Ministero abbia sottoposto al Gip. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha escluso che la mancata trasmissione al Gip ed al Tribunale del riesame dell'interrogatorio comportasse la inefficacia della applicata misura della custodia cautelare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)