Sez. 6, Sentenza n. 42765 del 18/09/2003 Cc. (dep. 10/11/2003) Rv. 228189 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - NULLITÀ | Mancata trasmissione al giudice del verbale dell'interrogatorio dell'imputato - Nullità per violazione dell'art. 292, comma secondo ter cod. proc. pen. - Sussistenza - Condizioni - Atto contenente elementi favorevoli all'indagato - Possibilità di integrare l'apparato argomentativo da parte del giudice del riesame - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - NULLITÀ
La mancata trasmissione al giudice degli atti contenenti elementi favorevoli all'indagato da parte del Pubblico Ministero determina la nullità dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva per violazione dell'art. 292, comma secondo ter cod.proc.pen., stante l'espresso richiamo che detta norma fa all'art. 358 cod. proc. pen. e all'art. 38 disp. att. cod. proc. pen. Tale nullità, a regime intermedio, peraltro, si traduce in un vizio motivazionale del provvedimento impositivo che, fatto valere in sede di riesame, impone al giudice di valutare se l'elemento trascurato abbia influito o meno nel convincimento del primo giudice, fatta salva la possibilità per il giudice del riesame di integrare autonomamente l'apparato argomentativo (in applicazione di tale principio la Corte ha escluso che l'ordinanza cautelare fosse affetta da nullità, ancorché il pubblico ministero non avesse provveduto alla trasmissione al giudice degli interrogatori dell'indagato, in quanto il Tribunale del riesame, nel confermare la misura coercitiva, aveva richiamato gli elementi favorevoli all'indagato in essi contenuti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 n. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)