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Sez. L, Sentenza n. 3842 del 28/03/1992 (Rv. 476472 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Revoca - In genere | Giudizio diretto al ripristino della pensione instaurato nel vigore della legge n. 222 del 1984 - Infermità o aggravamento manifestatasi nel vigore della medesima - Diritto all'assegno di invalidità - Accertamento giudiziale - Requisito contributivo - Riferimento alle norme vigenti al momento della domanda originaria di pensione - Necessità.
Stato
decisa il 1992-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476472-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Revoca - In genere

Nel corso del giudizio diretto al ripristino della pensione d'invalidità revocata, instaurato nel vigore della disciplina dell'invalidità pensionabile dettata dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, il giudice, in presenza di un'infermità o di un aggravamento manifestatisi nel vigore di tale nuova disciplina, può riconoscere all'assicurato (nella sussistenza del relativo requisito di riduzione della capacità lavorativa) l'assegno d'invalidità di cui all'art. 1 della citata legge, verificando la sussistenza del requisito contributivo con riguardo alle norme vigenti alla data di presentazione dell'originaria domanda di attribuzione della pensione d'invalidità (poi revocata).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)