Sez. L, Sentenza n. 1730 del 16/02/2000 (Rv. 533936 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE | Ripristino nella vigenza della legge n. 222 del 1984 - Requisito contributivo - Accertamento - Riferimento alla disciplina vigente alla data di presentazione della domanda originaria - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE
Nel giudizio diretto al ripristino della pensione di invalidità, ancorché revocata nella vigenza della nuova disciplina della invalidità pensionabile dettata dalla legge n. 222 del 1984, il giudice, in presenza di una infermità o di un aggravamento successivi alla revoca e valutabili ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., deve riconoscere all'assicurato (nella sussistenza del relativo requisito di riduzione o perdita della capacità lavorativa) l'assegno di invalidità o la pensione di inabilità previsti rispettivamente dagli artt. 1 e 2 della citata legge - e non già la pensione di invalidità revocata - avendo però riguardo, per l'accertamento della sussistenza del requisito contributivo, non alle disposizioni di cui agli artt. 4 e 10 della medesima legge, ma alle norme vigenti alla data di presentazione dell'originaria domanda della pensione di invalidità poi revocata.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)