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Sez. 5, Sentenza n. 1103 del 17/01/2013 (Rv. 624996 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Convenzione tra Italia e la Repubblica Iugoslava, ratificata con legge n.974 del 1984 - Imponibilità del reddito d'impresa del soggetto non residente - Condizioni - Imposte dirette - Applicabilità - Indagine - Modalità.
Stato
decisa il 2013-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624996-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

Ai fini dell'imponibilità del reddito d'impresa, accertato ai sensi dell'art. 5 del modello di convenzione OCSE e dell'art. 7 della convenzione stipulata tra Italia e Repubblica Iugoslava, ratificata con legge 18 dicembre 1984, n. 974, contro la doppia imposizione, è necessaria una presenza del soggetto non residente che sia incardinata nel territorio dell'altro Stato contraente dotata di una certa stabilità, di una sede di affari capace di produrre reddito e di una attività non meramente ausiliaria rispetto a quella svolta all'estero; inoltre, ai fini dell'applicazione delle imposte dirette, la relativa indagine deve essere condotta non solo sul piano formale, ma anche su quello sostanziale.

Riferimenti normativi: Legge 18/12/1984 num. 974, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7, DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)