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Sez. 5, Sentenza n. 7682 del 25/05/2002 (Rv. 554712 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Società estera - Stabile organizzazione in Italia - Nozione - Requisiti - Accertamento - Criterio sostanziale e non formale - Prevalenza - Necessità.
Stato
decisa il 2002-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554712-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

In tema di imposte sui redditi, ai fini della sussistenza in Italia di una stabile organizzazione di società estera - la cui nozione è delineata dall'art. 5 del modello di convenzione O.C.S.E. contro le doppie imposizioni (recepito dalla convenzione tra Italia e Repubblica federale di Germania in materia, conclusa il 18 ottobre 1989 e ratificata con legge 24 novembre 1992, n. 459) -, va escluso che la struttura organizzativa debba essere di per sè produttiva di reddito, ovvero dotata di autonomia gestionale o contabile. Inoltre, l'accertamento dei requisiti della stabile organizzazione, ivi compresi quello di dipendenza e quello di partecipazione alla conclusione di contratti - od alle sole trattative - in nome della società estera (anche se al di fuori di un potere di rappresentanza in senso proprio), deve essere condotto non solo sul piano formale, ma anche - e soprattutto - su quello sostanziale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 20, Tratt. Internaz. 18/10/1989 num. 5, Legge 24/11/1992 num. 459

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)