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Sez. L, Sentenza n. 2895 del 10/03/1992 (Rv. 476181 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Danni per omessa assicurazione - Prova e valutazione del danno | Onere probatorio relativo all'avvenuto versamento dei contributi - Presunzione di smarrimento dei documenti probatori conseguente al lungo tempo trascorso - Ammissibilità - Configurabilità come fatto idoneo a risalire all'esatto versamento dei contributi - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476181-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Danni per omessa assicurazione - Prova e valutazione del danno

Con riguardo all'onere della prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, a carico del datore di lavoro convenuto in giudizio per il risarcimento del danno da omissione contributiva, il lungo tempo trascorso dal periodo al quale la stessa si riferisce può far presumere lo smarrimento dei documenti probatori; tale smarrimento non può però costituire a sua volta un fatto da cui possa, ai sensi del'art. 2727 cod. civ. risalirsi senza arbitrio all'esatto versamento dei contributi, atteso che una presunzione deve fondarsi su un fatto certo e non su un'altra presunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)