Sez. L, Sentenza n. 27671 del 15/12/2005 (Rv. 585506 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE | Onere della prova del requisito contributivo - Spettanza all'assicurato - Assolvimento dell'onere probatorio anche per presunzioni semplici - Ammissibilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE
L'onere della prova del requisito contributivo, per l'accesso a qualsiasi pensione (nella specie a quella di vecchiaia, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 503 del 1992), grava sull'assicurato ove l'ente previdenziale ne contesti la sussistenza, sia pure in sede di annullamento della pensione, nell'esercizio del proprio potere di autotutela. Peraltro, la prova del versamento dei contributi previdenziali può essere offerta anche per presunzioni semplici, essendo affatto eccezionale, anche in materia previdenziale, l'imposizione della prova scritta, come di ogni altra prova legale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 2 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)