Sez. 1, Sentenza n. 11054 del 04/11/1998 (Rv. 520352 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE - ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - UOVA, POLLAME, CACCIAGIONE, CARNI, PESCI E PRODOTTI DELLA PESCA | Somministrazione di sostanze vietate - Art. 4 D.Lgs. 118 del 1992 - Immissione sul mercato o macellazione - Contravvenzione - Colpa - Sufficienza - Omissione nell'accertamento dell'idoneità sanitaria della carne - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE - ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - UOVA, POLLAME, CACCIAGIONE, CARNI, PESCI E PRODOTTI DELLA PESCA
L'art. 4, comma terzo, del D.Lgs. 27.1.1992 n. 118, che punisce chi immette sul mercato o macella animali ai quali siano state somministrate determinate sostanze, configura una contravvenzione, punibile anche a titolo di colpa, in cui la condotta può essere caratterizzata dalla trascuratezza nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, e dunque nel mancato accertamento, in funzione dell'introduzione nel ciclo di trasformazione e commercializzazione, della rispondenza degli animali acquistati per la successiva rivendita o macellazione ai requisiti previsti dalla legge, tanto più qualora sia scaduta l'efficacia temporale della certificazione di idoneità dell'allevamento estero di provenienza.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 118 art. 4 com. 3, DM Sanità 28/05/1992 art. 1 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)