Sez. 5, Sentenza n. 7672 del 16/05/2003 (Rv. 563195 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in materia di omesso esame di componenti negative del reddito d'impresa minore.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Sussiste la violazione dell'obbligo della motivazione da parte del giudice tributario (obbligo costituzionalmente sancito), ove il medesimo, richiesto dal contribuente che abbia impugnato un avviso di rettifica per il reddito d'impresa minore, di esaminare i costi e, in genere dei componenti negativi del reddito, omette di esaminare il punto sollecitato. Tale omissione, costituisce violazione di legge denunciabile in cassazione, se si traduce nella mancanza di motivazione ovvero nella radicale inidoneità della stessa ad esprimere la "ratio decidendi", così da determinare la nullità della sentenza per carenza assoluta di un requisito di forma essenziale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)