Sez. 2, Sentenza n. 4177 del 23/04/1998 (Rv. 514825 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Giudice civile - Questioni di fatto - Obbligo costituzionale della motivazione - Configurabilità - Requisiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Sussiste la violazione dell'obbligo del giudice civile, costituzionalmente sancito, di motivare sulle questioni di fatto, a pena di nullità del provvedimento per mancanza di un requisito formale indispensabile, se non è rilevabile la "ratio decidendi" o se le argomentazioni sono logicamente incomprensibili o inconciliabili tra loro, come nel caso di autorizzazione al perito di utilizzare individuate apparecchiature di laboratorio ed esclusione poi del rimborso del fatturato costo per "motivi di opportunità".
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)