diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2228 del 23/02/1993 (Rv. 481058 - 01)

Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - In genere | Ricorso per ineleggibilità - Mancato deposito nella cancelleria del tribunale entro dieci giorni dalla sua notifica - Improcedibilità - Notifica effettuata prima della comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1993-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481058-01

Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - In genere

In tema di contenzioso elettorale, a norma dell'art. 82, terzo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (nel testo sostituito dall'art. I della legge 23 dicembre 1966 n. 1147) è improcedibile il ricorso per ineleggibilità non depositato nella cancelleria del Tribunale entro dieci giorni dalla sua notifica, ancorché detta notifica sia stata effettuata dall'istante prima di ricevere la comunicazione, da parte della cancelleria, del provvedimento presidenziale di fissazione dell'udienza; infatti la omessa o invalida comunicazione del decreto presidenziale non fa decorrere il termine per la notifica del ricorso, ma, una volta che questa sia avvenuta per iniziativa del ricorrente (che ha così reso priva di rilievo ogni precedente irritualità relativa alla comunicazione), inizia a decorrere il termine perentorio fissato per il deposito degli atti in cancelleria.

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)