Sez. 1, Sentenza n. 7158 del 05/08/1996 (Rv. 498963 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI | Questioni di ineleggibilità - Giudizio d'appello - Instaurazione - Adempimenti - Deposito del ricorso notificato - Rispetto del termine perentorio - Necessità - Prova - Attestazione formale del cancelliere - Necessità - Omissione - Conseguenze - Improcedibilità dell'appello - Fattispecie relativa ad elezione di consigliere regionale.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI
In materia di contenzioso elettorale (nella specie relativo alla dedotta ineleggibilità di un consigliere regionale), l'instaurazione del giudizio di appello richiede, a norma del combinato disposto dell'art. 82, commi terzo e quinto (relativi al giudizio di primo grado), e 82 bis, comma terzo (di richiamo per l'appello delle norme di procedura e dei termini relativi al giudizio di primo grado), del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 1147 (nel testo di cui alla legge 23 dicembre 1966 n. 1147), e ai fini della procedibilità del gravame, che, dopo il deposito in cancelleria del ricorso originale e la notificazione del medesimo con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, sia compiuto, nel termine di dieci giorni dalla notificazione (perentorio come quelli fissati dalla legge per l'iniziale deposito e per la notificazione), il deposito in cancelleria del ricorso notificato (integrante la costituzione in giudizio dell'appellante), che deve risultare dall'attestazione ufficiale del cancelliere, non potendo, in particolare, essere ritenuta sufficiente la presenza dell'atto nel fascicolo dell'appellante (in mancanza di rituale indice degli atti a norma dell'art. 74 disp. att. cod. proc. civ., comprovante la tempestività del deposito).
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)