Sez. 2 - , Ordinanza n. 24757 del 05/11/2020 (Rv. 659668 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE | Ingiunzione fiscale - Funzione accertativa - Notifica a mezzo posta da parte del concessionario - Legittimità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE
L'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 1990) del d.P.R. n. 43 del 1988, che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata, sicché è consentito allo stesso concessionario, e non più solamente all'ufficiale giudiziario o al messo notificatore, procedere alla sua notifica a mezzo posta.
Riferimenti normativi: DPR 28/01/1988 num. 43 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)