Sez. 5 - , Sentenza n. 2912 del 03/02/2017 (Rv. 643231 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE | Ingiunzione fiscale - Entrata in vigore del d.P.R. n. 43 del 1988 - Funzione - Notifica a mezzo posta da parte del concessionario - Legittimità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE
L'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 1990) del d.P.R. n. 43 del 1988, che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, costituisce un atto di accertamento rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata, sicché ben può il concessionario, e non più solamente l'ufficiale giudiziario o il messo del giudice di pace, procedere alla sua notifica a mezzo posta.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)