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Sez. L, Sentenza n. 609 del 30/01/1985 (Rv. 438821 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE D'UFFICIO DI PRIMO GRADO - IMPLICITA CONFUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DI PARTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438821-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE D'UFFICIO DI PRIMO GRADO - IMPLICITA CONFUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DI PARTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il principio secondo cui, nelle controversie in tema di malattie professionali o d'Invalidità pensionabile, l'adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio di primo grado è sufficiente per ritenere implicitamente disattese dal giudice di secondo grado le contrarie osservazioni di parte non è applicabile quando, persistendo in Sede d'impugnazione il contrasto in ordine alla sussistenza ed alla Forma della malattia, sia stato sollecitato al giudice di appello il completo riesame dei fatti di causa, anche sotto il profilo dell'eventuale uso del potere discrezionale di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica. (V 725/83, mass n 425469).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)