Sez. L, Sentenza n. 725 del 26/01/1983 (Rv. 425469 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - ADESIONE DEL GIUDICE DI MERITO ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO - AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - VALUTAZIONE - MODALITÀ - CRITERI - PRINCIPI - FATTISPECIE IN TEMA DI PENSIONE D'INVALIDITÀ.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - ADESIONE DEL GIUDICE DI MERITO ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO - AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - VALUTAZIONE - MODALITÀ - CRITERI - PRINCIPI - FATTISPECIE IN TEMA DI PENSIONE D'INVALIDITÀ.*
Quando il giudice del merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è sufficiente, ai fini dello assolvimento dell'Obbligo della motivazione, che egli indichi le fonti del suo convincimento, intendendosi le contrarie deduzioni disattese per implicito, anche se non confutate esplicitamente, purché le argomentazioni che sorreggono la consulenza tecnica siano a tal punto logiche e adeguate che egli possa esimersi dall'esaminare tutte le risultanze processuali e dal confutare le argomentazioni delle parti. Quando, invece, la consulenza presenti lacune e insufficienze, il giudice del merito, nell'Esercizio del suo potere di controllo delle risultanze processuali, deve, specialmente se dette manchevolezze siano state denunciate dalle parti, dare specifica e adeguata ragione dell'adesione al parere del consulente tecnico, altrimenti riflettendosi tali lacune e insufficienze sulla motivazione della sentenza ne concretano altrettanti vizi logici, ove riguardino punti decisivi della controversia. (principi affermati in tema di pensione d'Invalidità).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 445, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)