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Sez. 3, Sentenza n. 33622 del 26/06/2002 Ud. (dep. 09/10/2002) Rv. 222312 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1930) - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Depenalizzazione in base alla legge 24.11.1981, n. 689 - Obbligo di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa - Ragioni assolutorie "icto oculi" - Declaratoria di non punibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222312-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1930) - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

Il giudice penale, tenuto a trasmettere alla competente autorità amministrativa i procedimenti relativi a reati depenalizzati (art. 41, co. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689) deve astenersi da tale attività solo nel caso in cui, emergendo dagli atti con assoluta ed immediata evidenza le ragioni assolutorie più ampie, pronunci sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)