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Sez. 3, Sentenza n. 10087 del 02/09/1992 (Rv. 478639 - 01)

Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Oggetto del contratto (rischio assicurato) - Surrogazione legale dell'assicuratore | Assicurato vittima di incidente stradale - Recupero dell'indennità di malattia erogata in virtù del rapporto di assicurazione sociale obbligatoria - Credito dell'I.N.P.S. agente in surroga dell'assicurato - Natura di credito di valore - Conseguenze - Obbligo dell'autore del danno e della compagnia assicuratrice di corrispondere all'I.N.P.S. la svalutazione monetaria e gli interessi - Decorrenza.
Stato
decisa il 1992-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478639-01

Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Oggetto del contratto (rischio assicurato) - Surrogazione legale dell'assicuratore

Il credito dell'I.N.P.S., che agisca in surrogazione del proprio assicurato, rimasto vittima di incidente stradale, per il recupero dell'indennità di malattia erogatagli in virtù del rapporto di assicurazione sociale obbligatoria, ha la stessa natura dell'originario credito del danneggiato, e, quindi, è un credito di valore, con la conseguenza che l'autore del danno, e la compagnia assicuratrice che di esso risponda, ai sensi dell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sono tenuti a corrispondere all'Istituto, l'importo della svalutazione monetaria (e gli interessi) a far tempo dell'effettivo esborso di quell'indennità, mentre non rileva al riguardo la diversa data della comunicazione o notificazione della richiesta di rimborso, influente solo al fine di escludere che il pagamento all'originario titolare del credito assuma efficacia liberatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)