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Sez. 1, Sentenza n. 6765 del 10/12/2025 Cc. (dep. 19/02/2026) Rv. 289494-01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Difensore di fiducia - Nomina intervenuta nel procedimento di cognizione o di esecuzione o in altra procedura innanzi alla magistratura di sorveglianza - Efficacia nel procedimento di
Stato
decisa il 2025-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289494-01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

sorveglianza avente ad oggetto il provvedimento di espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 - Esclusione - Fattispecie.

Nel procedimento di sorveglianza non spiega effetti la nomina del difensore di fiducia intervenuta nella fase di cognizione, o in quella esecutiva, o in altra e diversa procedura che abbia già interessato il medesimo detenuto innanzi alla magistratura di sorveglianza. (Fattispecie relativa ad opposizione avverso decreto di espulsione dello straniero emesso a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, nella quale la Corte ha ritenuto che correttamente il provvedimento fosse stato notificato al difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., pur avendo il detenuto già nominato il difensore di fiducia in precedenti procedimenti instaurati innanzi al magistrato di sorveglianza per la concessione di un permesso premio, di una misura alternativa e della liberazione anticipata).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)