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Sez. U, Sentenza n. 12581 del 25/02/2021 Cc. (dep. 01/04/2021) Rv. 280736 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata – Provvedimento del magistrato di sorveglianza – Notifica al difensore – Necessità – Reclamo ex art. 69-bis l. n. 354 del 1975 – Natura giuridica.
Stato
decisa il 2021-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280736-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

L'ordinanza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d'ufficio, che è legittimato a proporre reclamo, quale strumento soggetto alla disciplina delle impugnazioni.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)