Sez. L, Sentenza n. 1884 del 18/02/2000 (Rv. 534112 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA) | Prestazione lavorativa giornaliera - Regola - Conseguenze in ipotesi di accertamento della natura continuativa del rapporto - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA)
Nell'ambito del lavoro subordinato in agricoltura - a differenza di quanto avviene nel lavoro subordinato ordinario - la regola non è il rapporto a tempo indeterminato ma la prestazione lavorativa giornaliera (non trovando applicazione la legge n. 230 del 1962); pertanto, qualora non ricorra l'ipotesi del superamento nell'anno di centottanta giornate di lavoro presso la stessa azienda, nel lavoro subordinato agricolo (diversamente da quanto avviene nel lavoro subordinato ordinario) dal solo dato fenomenico della continuità della prestazione non può desumersi l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato, dovendosi, a tal fine, accertare la sussistenza di un vincolo inteso ad assicurare alle parti stabilità della prestazione e della corrispettiva retribuzione. Tale accertamento può essere operato anche attraverso l'utilizzazione della prova presuntiva. (Nel caso di specie la S.C. ritenuto infondata la censura avverso la sentenza di merito che aveva affermato la natura continuativa del rapporto di lavoro di un lavoratore agricolo adibito alla cura di due porcilaie, giungendo a tale conclusione non soltanto sulla base dell'accertata continuità del rapporto ma anche attraverso una pluralità di elementi presuntivi ritenuti integrati dalle risultanze della prova testimoniale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 15/08/1949 num. 533 art. 1, Legge 18/02/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 457 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)