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Sez. 3, Sentenza n. 5245 del 06/03/2014 (Rv. 630932 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTATUM" E "QUID DISPUTANDUM") | Limiti oggettivi del giudicato - Estensione oltre la "causa petendi" ed il "petitum" della domanda originaria - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630932-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTATUM" E "QUID DISPUTANDUM")

I limiti oggettivi del giudicato possono estendersi oltre la "causa petendi" ed il "petitum" della domanda originaria sia quando la domanda riconvenzionale o l'eccezione del convenuto amplii l'oggetto del giudizio, sia quando una situazione giuridica sia comune a più cause tra le medesime parti, sicché la soluzione delle questioni di fatto o di diritto ad essa relative in una delle cause faccia stato nelle altre in cui quella rilevi. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha ritenuto che l'accertamento giudiziale dell'esistenza di un accordo transattivo in ordine alla remissione di un credito cambiario, intervenuto tra i debitori e un istituto bancario a definizione di una controversia, non potesse comprendere altre posizioni in sofferenza dei primi, oggetto di un distinto giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)