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Sez. L, Sentenza n. 17078 del 03/08/2007 (Rv. 599132 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTATUM" E "QUID DISPUTANDUM") | Interpretazione da parte del giudice del merito - Impugnazione in cassazione per violazione di norme di diritto - Ammissibilità - Fattispecie in tema di risarcimento danni da omissione contributiva.
Stato
decisa il 2007-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599132-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTATUM" E "QUID DISPUTANDUM")

Il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi), dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato)a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro questi limiti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato, e fissa la regola del caso concreto, partecipando della natura dei comandi giuridici, e la sua interpretazione deve essere assimilata alla interpretazione delle norme giuridiche; ne consegue che il giudicato può essere interpretato direttamente dalla Corte di Cassazione e l'erronea interpretazione che di esso sia stata data dal giudice di merito può essere denunciata in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di norme di diritto.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva fatto applicazione del principio in relazione ad una domanda di un dipendente di compagnia aerea di risarcimento danni ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962 per violazione dell'obbligo legale di copertura assicurativa, ritenendo che la stessa non fosse preclusa dal giudicato formatosi in relazione alla domanda di risarcimento danni per violazione di un obbligo di assicurazione di fonte negoziale, avendo le due azioni differenti "causae petendi").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)