Sez. 3, Sentenza n. 6235 del 18/03/1985 Ud. (dep. 24/06/1985) Rv. 169884 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - ECCEZIONE AL CARATTERE DI PRIORITÀ DELL'AMNISTIA PER MOTIVI PROCESSUALI - FATTISPECIE: AMNISTIA PER REATI TRIBUTARI.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - ECCEZIONE AL CARATTERE DI PRIORITÀ DELL'AMNISTIA PER MOTIVI PROCESSUALI - FATTISPECIE: AMNISTIA PER REATI TRIBUTARI.*
Il principio della priorità dell'amnistia rispetto ad ogni altra questione relativa all'Azione penale, di cui all'art. 592 cod. proc. pen., è derogato soltanto dalle nullità, di cui al secondo comma dell'art. 185 stesso codice, se e in quanto investano lo Esercizio dell'Azione penale ab initio, cioè siano "idonee ad incidere astrattamente sull'Esercizio della potestà punitiva e in concreto sull'Esercizio effettivo del potere di Azione". Pertanto, il criterio determinante va individuato nella validità o meno dell'atto di promovimento dell'Azione penale, la cui eventuale nullità assoluta travolgerebbe tutti gli Atti del procedimento penale, sicché ne restano escluse quelle nullità, anche assolute, riguardanti Atti successivi, inidonee ad inficiare in toto la validità dell'Esercizio dell'Azione penale. (fattispecie in tema di ritenuta applicazione di amnistia per reati tributari). (V mass n 157663).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Legge 12/02/1983 num. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)