diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1129 del 24/02/1986 (Rv. 444630 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444630-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

In tema di nullità assoluta, la questione, ancorché rilevabile di ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, non è suscettibile di esame, per la prima volta, in Sede di legittimità qualora comporti accertamenti di fatto del tutto omessi nelle pregresse fasi di merito. (V 4432/77, mass n 388024).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)