Sez. 6, Sentenza n. 26692 del 11/06/2026 Ud. (dep. 16/07/2026) Rv. 290419-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' | Declaratoria di inammissibilità del gravame da parte della Corte di appello - Nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello - Deducibilità con il ricorso per cassazione - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA'
In tema di impugnazioni, non è deducibile, con ricorso per cassazione, l'invalidità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, nel caso in cui la Corte di appello abbia correttamente dichiarato l'inammissibilità del gravame, atteso che tale decreto postula la proposizione di un'impugnazione ammissibile, sicché, ove il rapporto processuale di secondo grado non si è correttamente instaurato, i vizi della citazione sono irrilevanti.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)