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Sez. 5, Sentenza n. 27135 del 23/03/2018 Ud. (dep. 13/06/2018) Rv. 273231 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273231-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ

L'inammissibilità dell'appello per tardività non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria ed essendosi formato in tal caso il giudicato formale per il decorso del termine previsto per l'impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha stabilito che nel caso di specie la statuizione di inammissibilità travolge la sentenza di appello che deve essere annullata senza rinvio con conseguente cristallizzazione delle statuizioni della sentenza di primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)