Sez. U, Sentenza n. 3255 del 21/07/1977 (Rv. 386790 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE - SUCCESSIVA GESTIONE GOVERNATIVA - RAPPORTI DI LAVORO CON I DIPENDENTI - NATURA PUBBLICA - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE (SERVIZI PUBBLICI DI NAVIGAZIONE SUI LAGHI MAGGIORE, DI COMO E DI GARDA).*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE - SUCCESSIVA GESTIONE GOVERNATIVA - RAPPORTI DI LAVORO CON I DIPENDENTI - NATURA PUBBLICA - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE (SERVIZI PUBBLICI DI NAVIGAZIONE SUI LAGHI MAGGIORE, DI COMO E DI GARDA).*
Sono di pubblico impiego, e quindi sottoposti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, i rapporti di lavoro del personale addetto a linee di trasporto gia concesse all'industria privata e poi assunte dallo stato (nella specie, servizi pubblici di navigazione sui laghi maggiore, di Garda e di Como, passati in gestione diretta dello stato ai sensi dell'art 7 della legge 18 luglio 1957, n 614), in quanto tali gestioni governative non possono essere considerate come imprese esercitate da enti pubblici, ai sensi dell'art 2093 cod civ, secondo criteri di economicita e con autonoma organizzazione. (Conf 3089/76, mass n 381878).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Legge 18/07/1957 num. 614 art. 7, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)