Sez. U, Sentenza n. 1732 del 06/06/1972 (Rv. 358658 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - REGOLAMENTO INAMMISSIBILE - CONVERTIBILITA IN REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - REGOLAMENTO INAMMISSIBILE - CONVERTIBILITA IN REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONDIZIONI.*
Il regolamento di giurisdizione inammissibile (nella specie, perche diretto contro una pronuncia con la quale il pretore aveva affermato la propria incompetenza in relazione ad un decreto ingiuntivo per un credito per assistenza antincendi prestata a favore di una nave nel porto di Genova, sul presupposto che l'ingiunzione avrebbe dovuto essere emessa dal Presidente del consorzio del porto di Genova) e convertibile in un regolamento di Competenza valido ed efficace qualora ne abbia i requisiti formali e sostanziali. (V 1541'69, mass n 340401).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)