Sez. U, Sentenza n. 2376 del 23/08/1973 (Rv. 365728 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - REGOLAMENTO INAMMISSIBILE - CONVERTIBILITA IN REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - REGOLAMENTO INAMMISSIBILE - CONVERTIBILITA IN REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONDIZIONI.*
Il regolamento di giurisdizione inammissibile puo equivalere, e convertirsi quanto ai suoi effetti, in un regolamento di Competenza valido ed efficace, qualora ne abbia i requisiti formali e sostanziali. (Conf 1732/72, mass n 358658; 1541/69, mass n 340401).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)