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Sez. U, Sentenza n. 2376 del 23/08/1973 (Rv. 365728 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - REGOLAMENTO INAMMISSIBILE - CONVERTIBILITA IN REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365728-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - REGOLAMENTO INAMMISSIBILE - CONVERTIBILITA IN REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONDIZIONI.*

Il regolamento di giurisdizione inammissibile puo equivalere, e convertirsi quanto ai suoi effetti, in un regolamento di Competenza valido ed efficace, qualora ne abbia i requisiti formali e sostanziali. (Conf 1732/72, mass n 358658; 1541/69, mass n 340401).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)