Sez. L, Sentenza n. 18243 del 21/12/2002 (Rv. 559388 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Lavoratori del settore dell'amianto esposti a rischio di malattia per oltre dieci anni - Maggiorazione del periodo lavorativo ai fini pensionistici - Applicabilità a soggetti già fruenti, alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, di pensione di vecchiaia o di anzianità ovvero titolari di pensione di inabilità - Esclusione - Titolari di pensione o di assegno di invalidità - Spettanza della maggiorazione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI
La maggiorazione secondo il coefficiente 1, 5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo di cui all'art. 1 D.L. 5 giugno 1993, n. 169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271, non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 257 del 1992, siano titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia o di inabilità, mentre va riconosciuta - sempre che sussistano i requisiti prescritti dalla disposizione citata, attinenti, segnatamente, alla esposizione ultradecennale all'amianto, alla soggezione all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto e al rischio morbigeno - ai soggetti che, a quella medesima data, prestino attività di lavoro dipendente, o versino in uno stato di temporanea disoccupazione ovvero siano titolari della pensione o dell'assegno di invalidità.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 05/06/1993 num. 169 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1993 num. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)